Dal 1 gennaio 2020, tutti i commercianti e gli esercenti sono obbligati alla trasmissione dello scontrino elettronico.
Quali sono le sanzioni per chi non emette e trasmette lo scontrino?
Chi non fa lo scontrino elettronico subisce una sanzione pari al 100% delle somme non regolarmente trasmesse all’Agenzia delle entrate ma bisogna prestare ben attenzione al minimo di 500 euro. Questo cosa vuol dire?
Che se non viene battuto e quindi trasmesso all’Agenzia delle Entrate uno scontrino elettronico relativo ad esempio ad un semplice caffè, la sanzione per il commerciante sarà pari a 500 euro!
Inoltre, se nell’arco di 5 anni, si incorre a 4 distinte violazioni, è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Quando scattano le sanzioni?
Le sanzioni scattano:
Ricordiamo che sono previste le sanzioni anche per ritardata trasmissione dei corrispettivi! I dati dei corrispettivi presenti negli scontrini elettronici devono infatti essere trasmessi al Fisco entro 12 giorni dalla data di emissione.
Nel caso in cui i corrispettivi non vengano trasmessi entro i 12 giorni dalla data di emissione, si incorre a sanzioni comprese tra il 90% ed il 180% dell’Iva non documentata e dunque considerata evasa – anche qui con un minimo di 500 euro – a meno che l’imposta dovuta non venga liquidata correttamente: in questo caso ci sarà solo una sanzione fissa, compresa tra 250 e 2.000 euro.
I controlli della Guardia di Finanza
I controlli sul cliente
In passato, all’uscita dal negozio, la Guardia di Finanzia poteva richiedere al cliente di esibire lo scontrino relativo all’acquisto appena fatto all’interno del negozio. Il cliente sprovvisto di tale scontrino veniva sanzionato al pari dell’esercente che non lo aveva emesso!
Oggi invece, una volta concluso l’acquisto o ricevuta la prestazione fornita, il cliente riceve dal commerciante il cosiddetto “documento commerciale” che si differenzia dal vecchio scontrino fiscale solo perché riporta l’annotazione che non ha valore fiscale. Tutti gli altri elementi precedenti come l’intestazione dell’esercente, i prodotti, il prezzo pagato, la data e l’ora, rimangono uguali.
La Guardia di Finanza può pertanto richiedere al cliente solo informazioni riguardanti l’acquisto fatto o la prestazione ricevuta dal soggetto Iva. Ma il vero e proprio controllo verrà effettuato unicamente sull’esercente.
I controlli sull’esercente
I controlli della Guardia di Finanza nel negozio o attività commerciale saranno sarà ben più significativi rispetto al passato.
Affinché tutto sia in regola, la Finanza dovrà riscontrare la presenza di uno scontrino elettronico già emesso , e dunque memorizzato nel registratore, anche se non ancora trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tale trasmissione può infatti avvenire anche a fine giornata o comunque entro i 12 giorni dalla data della battitura dello scontrino.
Nel caso, invece, l’esercente si avvale della procedura web per l’invio telematico dei corrispettivi, i dati dovranno trovarsi già sul sistema poiché la connessione deve essere immediata al momento della compilazione e dell’inserimento dei dati dello scontrino elettronico nel sistema telematico.
Dunque, in ogni caso, il nuovo documento commerciale che prende il posto cartaceo del vecchio scontrino, pur non essendo valido ai fini fiscali, deve essere emesso subito, cioè al termine della prestazione commerciale o di percezione del corrispettivo, altrimenti sarà constatata la violazione. Anche se il cliente non lo ha esibito oppure lo ha gettato, ci sarà pur sempre traccia dell’operazione registrata nella memoria dell’Rt o dalla procedura web.
Dunque, i finanzieri hanno ora una possibilità in più per accertare se a fronte della vendita o della prestazione è stato emesso lo scontrino elettronico: gli basterà, a prescindere se il cliente ha esibito o meno il documento commerciale, accedere al registratore telematico oppure al sistema dell’Agenzia delle Entrate e verificare quali sono dati inseriti, o non inseriti, in riferimento a quella vendita o prestazione.
Inoltre, a partire dal 1° luglio 2020, la Finanza sanzionerà anche, durante i controlli presso gli esercizi, coloro che non avranno installato il Registratore Telematico, a meno che non utilizzino la procedura web e dimostrino di avere accesso alla piattaforma e di utilizzarla per emettere gli scontrini elettronici.
L’ultima novità rispetto al passato riguarda il registro dei corrispettivi che non verrà più controllato. Questo perché il registro non esisterà più in forma fisica presso l’esercizio in quanto verrà sostituito dall’archivio alimentato dalla trasmissione telematica degli scontrini.
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